Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 02/03/1963 n. 320

Art. 11 Composizione delle Commissioni tecniche provinciali La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell’art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali composte:

a) dal capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli Albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari. I componenti la Commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali. Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale. Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. La Commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le Commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato. In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della Commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma. In caso di ritardo o di mancata costituzione della Commissione, provvede il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio .

Art. 12 Funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali La Commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo rappresentante. Alle riunioni della Commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l’intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell’art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, come modificato dall’art. 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una Commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola Commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.

Art. 14 Regolamento di casi particolari La Commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della Commissione tecnica centrale nonché quello della Commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture. Se la commissione tecnica centrale o la Commissione censuaria provinciale non esprimono il parere entro centoventi giorni dalla richiesta, la Commissione tecnica provinciale provvede ugualmente alla determinazione del canone. La Commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle colture praticate e degli apporti del locatore e dell’affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all’aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1962 n. 567, vigenti nell’annata agraria anterio re all’entrata in vigore della L. 11 febbraio 1971 n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori così ottenuti si opera una riduzione pari al 20%.

Art. 15 Conguaglio per alcune annate agrarie Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 1 della L. 10 maggio 1978 n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 e dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:

a) per l’annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

b) per il triennio 1971-1972, 1972-1973 e 1973-1974, sessantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e settantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

c) per il triennio 1974-1975, 1975-1976 e 1976-1977, settantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e ottantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti. Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dagli

artt. 9, 10,13 e 14, diminuiti del 30%. L’eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente. Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all’esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi del Rdl. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, su autorizzazione delle regioni.

CAPO III Altre disposizioni per l’affitto a coltivatore diretto

Art. 16 Miglioramenti, addizioni e trasformazioni Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali pro-

Art. 17 Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’art. 16 può chiedere all’affittuario l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell’art. 4 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, come modificato dall’art. 18 della presente legge. L’affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’art. 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all’aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto. Se non interviene accordo in ordine alla misura dell’indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell’art. 634 Cod. Proc. Civ., costituisce prova scritta del credito per l’indennità stessa. All’affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l’indennità fissata dall’Ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall’autorità giudiziaria. Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all’affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell’atto di vendita, l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell’art. 16, restando in tale caso liberato dall’obbligazione stessa. Ove per l’espletamento delle opere di cui al primo comma dell’art. 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l’esecuzione delle opere stesse, l’affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell’art. 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell’art. 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell’affittuario. Nella determinazione dell’indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall’affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore

Art. 18 Miglioramenti eseguiti dal proprietario Il terzo comma dell’art. 4 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, è sostituito dai seguenti: ìNei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le Commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all’incremento di produttività del fondo conseguente all’investimento eseguito. Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l’aggiornamento del catasto le Commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente”.

Art. 19 Facoltà dell’affittuario di eseguire piccoli miglioramenti L’affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall’art. 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall’affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell’ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Art. 20 Diritto di ritenzione Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell’art. 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all’affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell’accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta. Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione e fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell’art. 16, all’affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall’autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

 

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